Cass. civ. n. 25700 del 25 settembre 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Dedotta inesistenza da parte del ricorrente della preclusione del giudicato esterno invece predicata dalla sentenza d'appello - Contenuto del ricorso - Osservanza del principio di autosufficienza - Necessità - Conseguenze.
Nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l'inesistenza del giudicato esterno invece affermato dalla Corte di appello deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d'inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione.
Massime precedenti
Conformi: Cass. civ. n. 17310 del 2020
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6
Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6