14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5756 del 15 febbraio 2005
Testo massima n. 1
Il reato di omessa denuncia di materie esplodenti, previsto dall’art. 679 c.p., non è assorbito da quello di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti, previsto dall’art. 678 stesso codice, tutelando le rispettive disposizioni beni giuridici diversi, e cioè la corretta informativa dell’autorità di pubblica sicurezza circa l’esistenza, in un determinato territorio, di materiali esplodenti la prima, l’incolumità pubblica la seconda. Ne consegue che le due ipotesi di reato ben possono, all’occorrenza, concorrere.
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