14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6804 del 13 giugno 1994
Posted at 20:17h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’attenuante della lieve entità del fatto previsto dall’art. 5 della L. 2 ottobre 1967, n. 895 si applica solamente ai reati previsti dalla stessa legge. [ Nella fattispecie trattavasi della contravvenzione di cui all’art. 678 c.p. e la Suprema Corte ha escluso l’applicabilità dell’attenuante in parola — prescindendo dalla valutazione nel merito circa la possibilità di considerare il fatto di lieve entità — enunciando il principio di cui in massima ].
[adrotate group=”13″]