14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2959 del 18 luglio 1997
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del reato di fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti, non occorre stabilire se le definizioni di «materie esplodenti», usata dall’art. 678 c.p., e di «artifici e prodotti affini» e «giocattoli pirici» [ impiegate nella catalogazione dell’art. 82 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635 per indicare specificamente i materiali della quarta e quinta categoria ] vadano intese in senso stretto, come riferite ai soli composti chimici in sè capaci di esplosione, o comprendano anche l’insieme dei congegni, involucri e accessori ad essi fisicamente collegati e necessari od utili all’impiego. La norma incriminatrice è compresa nel titolo concernente la prevenzione di infortuni nelle industrie e nella custodia degli esplodenti; essa, quindi, non stabilisce limitazioni al possesso di tali materiali per ragioni generali di ordine pubblico, ma mira invece a tutelare l’incolumità degli addetti alla loro produzione e manipolazione, nonché dei terzi che potrebbero essere coinvolti in caso di incidenti ed eventi disastrosi. La tutela è realizzata mediante misure precauzionali contenute nella prescritta licenza, secondo direttive dettagliatamente preordinate in conformità al regolamento di pubblica sicurezza. È quindi perfettamente legittimo che la licenza stabilisca limitazioni non al [ solo ] contenuto in polveri del deposito, ma al peso lordo degli artifici, posto che gli involucri sono costituiti da materiale infiammabile e potrebbero quindi, in caso di infortunio, aggravare il pericolo.
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