Cass. pen. n. 110 del 8 gennaio 2003
Testo massima n. 1
Non integra la contravvenzione prevista dall'art. 678 c.p. la detenzione di materiale esplodente, senza autorizzazione della competente autorità, allorché il quantitativo delle polveri esplodenti (nella specie petardi confezionati con polvere pirica) non supera i cinque chilogrammi.