14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 21363 del 5 maggio 2003
Testo massima n. 1
In tema di detenzione di materie esplodenti senza licenza o eccedenti i limiti ivi previsti, si deve fare riferimento esclusivo al quantitativo di sostanza detenibile stabilito dalla licenza conseguita in concreto, a nulla rilevando che un successivo decreto ministeriale abbia innalzato i limiti massimi per le nuove licenze, in quanto il rilascio di un nuovo provvedimento autorizzatorio non costituisce certo un diritto soggettivo dell’interessato, ma rientra nel potere discrezionale della pubblica amministrazione.
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