Cass. pen. n. 21363 del 5 maggio 2003

Testo massima n. 1


In tema di detenzione di materie esplodenti senza licenza o eccedenti i limiti ivi previsti, si deve fare riferimento esclusivo al quantitativo di sostanza detenibile stabilito dalla licenza conseguita in concreto, a nulla rilevando che un successivo decreto ministeriale abbia innalzato i limiti massimi per le nuove licenze, in quanto il rilascio di un nuovo provvedimento autorizzatorio non costituisce certo un diritto soggettivo dell'interessato, ma rientra nel potere discrezionale della pubblica amministrazione.

Normativa correlata