14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2508 del 30 giugno 1994
Testo massima n. 1
L’esclusione oggettiva dell’applicazione di sanzioni sostitutive prevista dall’art. 60, ultimo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689 per i reati in materia di esplosivi quando per i detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria, riguarda esclusivamente gli «esplosivi» e non le materie esplodenti per cui, con riferimento al reato di cui all’art. 678 c.p. [ fabbricazione o commercio non autorizzato di tali ultime materie ], vi è la possibilità della sostituzione della pena detentiva [ congiunta a pena pecuniaria ] con pena pecuniaria ragguagliata.
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