14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 32253 del 6 agosto 2009
Testo massima n. 1
Nella categoria delle “materie esplodenti” indicata nell’art. 678 c.p. rientrano quelle sostanze [ nella specie un petardo ] prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, dovendo invece essere annoverate nella diversa categoria degli “esplosivi” – la cui illegale detenzione è sanzionata dall’art. 10 della L. n. 497 del 1974 – quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un’esplosione con rilevante effetto distruttivo.
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