Cass. pen. n. 14357 del 9 aprile 2001

Testo massima n. 1


L'inosservanza dell'ordinanza sindacale che ingiunge l'esecuzione di lavori urgenti su un immobile, stante il suo pericolo di crollo, integra esclusivamente la contravvenzione di cui all'art. 677 c.p., e non anche la contravvenzione, prevista dall'art. 650 per l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, atteso che tale ultima ipotesi di reato, avendo carattere sussidiario, è configurabile solo quando non sussista una norma incriminatrice a carattere specifico.

Normativa correlata