Cass. pen. n. 7193 del 18 luglio 1981

Testo massima n. 1


La norma di cui all'art. 677 c.p. (omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) non si limita a sanzionare obblighi imposti da norme di diritto civile poiché mira a tutelare una sfera autonoma, costituita dall'interesse alla salvaguardia della pubblica incolumità. L'inquilino come tale, pertanto, non è destinatario del precetto di cui all'art. 677 c.p. Le leggi sulle affittanze agrarie e quelle sulla locazione di immobili urbani non hanno, infatti, sostituito il soggetto tenuto all'esecuzione di lavori, ma hanno concesso semplicemente all'affittuario e al conduttore la facoltà di sostituirsi al proprietario inadempiente.

Normativa correlata