14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1692 del 8 febbraio 1989
Posted at 20:17h
in Massimario
Testo massima n. 1
Integra la contravvenzione prevista dall’art. 675 c.p. il fatto di sospendere incautamente un filo conduttore alla rete filoviaria al fine di portare la corrente elettrica in baracche abusivamente installate su una pubblica piazza. [ In motivazione si è precisato che il concreto pericolo di offesa all’integrità fisica delle persone è dato dalla possibilità di venire a contatto con il filo elettrico ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]