14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5626 del 8 giugno 1999
Posted at 17:11h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, non essendo configurabile alcuna distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, al convenuto non costituito alla prima udienza, e costituito – tardivamente – all’udienza successiva [ fissata, nella specie, per «richieste istruttorie ed eventuale precisazione delle conclusioni» ], è preclusa la facoltà di proporre domande o eccezioni [ da considerarsi nuove ] e di produrre documenti.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]