14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8102 del 27 febbraio 2002
Posted at 20:17h
in Massimario
Testo massima n. 1
Non integra la fattispecie di cui all’art. 674 c.p. la propagazione di onde elettromagnetiche da impianti di radiodiffusione, atteso che la condotta consistente nel “gettare cose”, ivi sanzionata, ne presuppone la preesistenza in natura, mentre l’emissione di onde elettromagnetiche consiste nel generarne flussi prima non esistenti, ed in quanto, inoltre, l’assumibilità di esse nel concetto di “cose” necessita di un’esplicita previsione normativa.
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