14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 18821 del 7 maggio 2014
Testo massima n. 1
Il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di rideterminare la pena dell’ergastolo inflitta con sentenza irrevocabile in applicazione dell’art. 7, comma primo, D.L. n. 341 del 2000, dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117 Cost. in riferimento all’art. 7, par. 1, della Convenzione Edu, laddove riconosce il diritto dell’imputato a beneficiare del trattamento “intermedio” più favorevole, può incidere sul giudicato, e sostituire la sanzione irrogata con quella costituzionalmente e convenzionalmente legittima di anni trenta di reclusione, prevista dall’art. 30, comma primo, lett. b ], legge n. 479 del 1999, avvalendosi dei poteri previsti dagli artt. 665, 666 e 670 cod. proc. pen.
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Testo massima n. 2
L’art. 30, comma quarto, l. n. 87 del 1953, relativo alla cessazione della esecuzione e di tutti gli effetti penali di sentenza irrevocabile di condanna in applicazione di norma dichiarata incostituzionale, non è stato implicitamente abrogato dall’art. 673 cod. proc. pen., posto che quest’ultima disposizione, a differenza della prima, avente natura sostanziale, è norma processuale che detta la disciplina del procedimento di esecuzione per l’ipotesi dell’abrogazione o della declaratoria d’incostituzionalità di una previsione incriminatrice.
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