Cass. civ. n. 25623 del 25 settembre 2024

Testo massima n. 1


IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - ORGANI Direttore generale di ASL - Trattamento economico - Riduzione ex art. 61, comma 14, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008 - Riconducibilità all'abolizione o riduzione del ticket per prestazioni di assistenza specialistica - Esclusione - Fondamento.


In tema di trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, la riduzione dei compensi, disposta ex art. 61, comma 14, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, non è subordinata all'effettiva riduzione o abolizione del ticket per le prestazioni di assistenza specialistica, disposta dal comma 19 della medesima disposizione, come si evince sia dall'interpretazione letterale del citato comma 14, che prevede la decurtazione dei trattamenti economici in via del tutto autonoma, sia dall'esegesi teleologica e sistematica della norma, inserita nel quadro delle disposizioni di coordinamento finanziario e finalizzata al contenimento della spesa sanitaria.

Massime precedenti

Nessuna massima correlata.

Normativa correlata

Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 6 com. 14 CORTE COST.
Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 6 com. 19 CORTE COST.
Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE