14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 26460 del 18 giugno 2013
Testo massima n. 1
La necessità di rideterminare la pena per la sopravvenienza di nuovo titolo definitivo di detenzione – che si assuma in continuazione con fatti già oggetto di precedente provvedimento del giudice dell’esecuzione emesso a norma dell’art. 671 c.p.p. – non consente di modificare in senso peggiorativo il contenuto del precedente provvedimento di unificazione. [ Nella specie, la Corte ha annullato il provvedimento di rideterminazione della pena, con cui, intervenuta una nuova condanna per un reato ritenuto più grave rispetto ad altri due già unificati ex art. 81 cpv. c.p., il giudice aveva determinato la pena per i due singoli episodi, in misura complessivamente maggiore di quella in precedenza individuata ex art. 671 c.p.p. ].
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