Cass. pen. n. 2657 del 21 gennaio 2014
Testo massima n. 1
In tema di estradizione per l'estero, la pronuncia ostativa all'estradizione, di cui all'art. 705, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., non può essere basata sulla documentazione tratta dal sito internet di Amnesty International, dal quale si evincano episodi occasionali di persecuzione o discriminazione denunciati in modo tale da non essere ritenuti come peculiari di un sistema. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dal Governo della Moldavia).
Testo massima n. 2
In tema di estradizione processuale per l'estero, la richiesta di applicazione di misura cautelare della custodia in carcere a carico dell'estradando, disposta ai sensi dell'art. 704, comma terzo, cod. proc. pen., può essere sottoscritta da un direttore generale del ministero della giustizia, anche in virtù di una delega di carattere generale conferita dal Ministro. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione avanzata dalle autorità moldave).