Cass. pen. n. 2535 del 22 febbraio 1990

Testo massima n. 1


L'omissione di collocamento del riparo di cui all'art. 673 c.p. va riferita non al fatto in se stesso, bensì allo scopo per cui è prescritto dalla legge o dall'autorità, che è quello di impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito. Di conseguenza, se le prescrizioni della legge o dell'autorità non contengono particolari indicazioni in ordine al collocamento del riparo, esso deve farsi secondo il criterio dell'adeguatezza allo scopo. L'obbligato deve, pertanto, fare tutto ciò che è necessario e possibile affinché il riparo abbia piena efficienza, sì da collocarlo in modo che non possa facilmente cadere o spostarsi.

Testo massima n. 2


Nell'espressione «luogo di pubblico transito» di cui all'art. 673 c.p. sono compresi non solo i luoghi pubblici destinati al passaggio di un numero indeterminato di persone, ma anche i luoghi privati soggetti al transito di terzi estranei in numero indeterminato.

Normativa correlata