14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 34813 del 27 settembre 2010
Testo massima n. 1
In tema di omessa custodia di animali, l’obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e una data persona, in quanto l’art. 672 c.p. collega il dovere di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessaria un rapporto di proprietà in senso civilistico. [ Fattispecie in tema di responsabilità per lesioni colpose cagionate dal morso di un cane ].
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