Cass. civ. n. 25584 del 24 settembre 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE Espropriazione di bene locato - Pagamento dei canoni anteriormente alla designazione del custode o alla conoscenza della surroga nella custodia – Efficacia liberatoria nei confronti della procedura – Condizioni – Presupposti ex art. 1189 c.c. – Necessità – Dichiarazioni o quietanze rilasciate dall’esecutato - Valore confessorio - Esclusione.


Nell'ipotesi di espropriazione forzata di un bene locato, il pagamento di canoni locativi eseguito dal locatario all'esecutato-locatore, nel corso del processo esecutivo ma prima della designazione del custode professionale o della conoscenza della surroga nella custodia, ha efficacia liberatoria nei confronti della procedura a condizione che sussistano i requisiti della fattispecie di cui all'art. 1189 c.c., ovvero che il conduttore provi, oltre alla sua buona fede, l'esecuzione del pagamento in favore del creditore apparente, il quale deve risultare da una prova documentale munita di data certa ex art. 2704 c.c., non potendosi attribuire valore confessorio, nei confronti del custode giudiziario, a quietanze o dichiarazioni giudiziali rilasciate dall'esecutato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 7748 del 2018

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 559
Cod. Civ. art. 2912
Cod. Civ. art. 1571
Cod. Civ. art. 1189
Cod. Civ. art. 2704
Cod. Civ. art. 2730
Cod. Civ. art. 2735
Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.