Cass. pen. n. 13555 del 22 dicembre 1998

Testo massima n. 1


Ai fini della sussistenza del reato ex art. 660 c.p. (molestia o disturbo alle persone), gli intenti perseguiti dall'agente sono del tutto irrilevanti una volta che si sia accertato che comunque, a prescindere dalle motivazioni che sono alla base del comportamento, esso è connotato dalla caratteristica della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone. (Nella specie: telefonate ingiustificate ad ogni ora del giorno e della notte).

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