Cass. pen. n. 21158 del 29 maggio 2007

Testo massima n. 1


Un'unica condotta è in grado di integrare sia il reato di molestia o disturbo alle persone, che il delitto di ingiuria, perché tra le due previsioni non sussiste alcun rapporto di specialità, attesa la diversità dei beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici. (Fattispecie relativa all'invio insistente di messaggi SMS a mezzo telefono con contenuto ingiurioso).

Normativa correlata