Cass. civ. n. 25573 del 24 settembre 2024

Testo massima n. 1


ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Vittime dei reati di tipo mafioso - Elargizioni ex l. n. 512 del 1999 - Diritto soggettivo dei titolari - Discrezionalità amministrativa - Esclusione - Modifica dei presupposti successivamente alla maturazione del diritto - Irrilevanza - Fattispecie.


In tema di accesso al fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, in presenza delle condizioni dettate dalla l. n. 512 del 1999, gli aventi diritto al beneficio sono titolari di un vero e proprio diritto soggettivo alla sua erogazione, attesa l'assenza di potestà discrezionali della P.A. con riguardo sia all'entità della somma che ai presupposti per la sua erogabilità, sicché il mutamento di questi ultimi, sia esso precedente o successivo alla domanda amministrativa, non rileva (se non per l'avvenire) in quanto l'avente diritto ha già maturato, in base alla legge, il diritto alla sua attribuzione. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva respinto la domanda di accesso al fondo proposta da una società, nonostante il suo diritto fosse maturato, in forza di sentenza penale di condanna al risarcimento dei danni conseguenti al reato di estorsione, passata in giudicato nel 2008, in data antecedente alla modifica dell'art. 4 della l. n. 512 del 1999, apportata dalla l. n. 94 del 2009, che, con l'introduzione del comma 1-bis, ha limitato, con riguardo agli enti costituiti parte civile, il diritto di accesso al fondo al solo rimborso delle spese processuali).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 21306 del 2015

Normativa correlata

Legge 22/12/1999 num. 512