Cass. pen. n. 25549 del 15 maggio 2024
Testo massima n. 1
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE - Messaggi conservati nella memoria di un dispositivo elettronico – Natura di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario – Acquisizione ex art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza – Eccezioni - Fattispecie.
In tema di mezzi di prova, i messaggi di posta elettronica, i messaggi "whatsapp" e gli sms custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico conservano natura giuridica di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, sicché la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, essi non perdano ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non si fosse determinata alcuna violazione del disposto dell'art. 254 cod. proc. pen. sul rilievo che la polizia giudiziaria si era limitata a sequestrare il telefono cellullare, mentre l'accesso al contenuto della corrispondenza era avvenuto successivamente ad opera del pubblico ministero con il proprio consulente).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254