Cass. pen. n. 1353 del 6 febbraio 1987

Testo massima n. 1


Il reato di ingiuria non può essere considerato speciale rispetto alla contravvenzione di molestia, in quanto, nella fattispecie astratta, le condotte non corrispondono tra loro e perché sono del tutto diversi i beni giuridici protetti.

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