14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2314 del 4 febbraio 1992
Testo massima n. 1
Il diritto di rinunciare all’amnistia previsto dall’art. 5 D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, compete solo all’imputato e non all’indagato in quanto presuppone l’esistenza di un «processo» e non semplicemente di una notizia di reato, seguita o meno da indagini, e non potendosi ritenere la sussistenza dell’obbligo del pubblico ministero di esercitare l’azione penale al solo scopo di consentire all’indagato di dimostrare la sua innocenza.
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Testo massima n. 1
Il dolo richiesto dalla contravvenzione di cui all’art. 660 c.p. [ molestia o disturbo alle persone ], ricorre anche quando l’agente esercita, o crede di esercitare, un proprio diritto, ma in modo tale da arrecare molestia al soggetto passivo, con specifico malanimo o dispetto per un qualsiasi biasimevole motivo. [ Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza del reato poiché l’imputato, non affidatario, era intervenuto con modalità inammissibili per influire sulla educazione del figlio, ponendo in essere, con petulanza, atti pressanti, impertinenti e vessatori, influenti nella sfera di libertà e di quiete del minore, mentre avrebbe potuto rivolgersi alle autorità giudiziarie con ulteriori procedure ].
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