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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9181 del 14 ottobre 1982

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9181 del 14 ottobre 1982

Testo massima n. 1

Ai fini del reato di cui all’art. 660 c.p., per biasimevole motivo deve intendersi ogni motivo diverso dalla petulanza che sia del pari riprovevole, in se stesso e in relazione alla qualità della persona molestata, e che abbia su quest’ultima gli stessi effetti della petulanza.

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