Cass. pen. n. 9181 del 14 ottobre 1982

Testo massima n. 1


Ai fini del reato di cui all'art. 660 c.p., per biasimevole motivo deve intendersi ogni motivo diverso dalla petulanza che sia del pari riprovevole, in se stesso e in relazione alla qualità della persona molestata, e che abbia su quest'ultima gli stessi effetti della petulanza.

Normativa correlata