14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11336 del 25 novembre 1992
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in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 660 c.p. [ molestia o disturbo alle persone ], integrano la condotta ivi prevista le proposte di appuntamenti galanti non gradite dalla interlocutrice chiamata da un anonimo per telefono e, pertanto, palesemente rivolte a molestare le persone.
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Testo massima n. 1
Il reato di cui all’art. 660 c.p., non essendo un reato abituale, può essere realizzato con una sola azione di disturbo o di molestia.
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