Cass. pen. n. 11336 del 25 novembre 1992

Testo massima n. 1


Ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 660 c.p. (molestia o disturbo alle persone), integrano la condotta ivi prevista le proposte di appuntamenti galanti non gradite dalla interlocutrice chiamata da un anonimo per telefono e, pertanto, palesemente rivolte a molestare le persone.

Testo massima n. 2


Il reato di cui all'art. 660 c.p., non essendo un reato abituale, può essere realizzato con una sola azione di disturbo o di molestia.

Normativa correlata