Cass. pen. n. 23521 del 19 maggio 2004

Testo massima n. 1


Il reato di molestia di cui all'art. 660 c.p. non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia. (Nella specie è stata ritenuta molesta una sola telefonata effettuata alle ore 23, ritenuta notturna, con il futile pretesto della richiesta di restituzione di una tuta).

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