14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 17787 del 5 maggio 2008
Posted at 20:17h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il reato di molestie o disturbo alle persone, pur non essendo per sua natura necessariamente abituale, in quanto può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, può però assumere tale forma, incompatibile con la continuazione allorché non sia stata tanto la modalità delle condotte poste in essere, quanto la loro reiterazione assillante [ nella specie numerose telefonate di tono offensivo ] a determinare l’effetto pregiudizievole dell’interesse tutelato.
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