Cass. pen. n. 24510 del 30 giugno 2010
Testo massima n. 1
Non integra il reato di molestia o disturbo alla persona col mezzo del telefono o l'invio di un messaggio di posta elettronica che provochi turbamento o fastidio nel destinatario.
Non integra il reato di molestia o disturbo alla persona col mezzo del telefono o l'invio di un messaggio di posta elettronica che provochi turbamento o fastidio nel destinatario.