Cass. civ. n. 25512 del 24 settembre 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Rendimenti frutto di investimento - Onere della prova a carico del contribuente - Conteggio proveniente dal datore di lavoro o dal fondo di previdenza - Sufficienza - Condizioni.


In tema di fondi previdenziali integrativi, l'onere del contribuente di provare quale parte di indennità ricevuta è ascrivibile a rendimenti che sono frutto dell'investimento del capitale versato sul mercato non è assolto mediante il mero rinvio al conteggio proveniente dal datore di lavoro o dal fondo di previdenza, salvo che esso contenga una specificazione, tale da chiarirne la provenienza, sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce relativa al rendimento.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 5494 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Legge 26/09/1985 num. 482 art. 6