Cass. pen. n. 1804 del 23 febbraio 1985

Testo massima n. 1


Il reato di cui all'art. 651 c.p. si perfeziona con il semplice rifiuto di indicare la propria identità personale, onde è irrilevante ai fini della sussistenza dell'illecito, che successivamente vengano fornite le generalità o che l'identità del soggetto sia facilmente accertata per conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione.

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