14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10378 del 14 luglio 1989
Testo massima n. 1
Il rifiuto di consegnare un documento di riconoscimento integra — ricorrendone le altre condizioni richieste dalla legge [ persone pericolose o sospette ] — gli estremi del reato di cui agli artt. 4 T.U. legge di P.S. e 294 del relativo regolamento e non già quello previsto dall’art. 651 c.p., trattandosi di reati aventi diverso elemento materiale e diversa obiettività giuridica. Ne consegue che qualora la persona si rifiuti di dare indicazioni sulla propria identità personale e di esibire un documento di riconoscimento, si avrà concorso materiale della contravvenzione di cui all’art. 651 c.p. con quella preveduta dalla legge di P.S.
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