Cass. pen. n. 4898 del 23 maggio 1997
Testo massima n. 1
All'agente venatorio deve essere riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale, pur non essendo qualificabile come agente di polizia giudiziaria. Pertanto, il rifiuto di fornire le proprie generalità a guardia giurata che agisca nell'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria configura il reato di cui all'art. 651 c.p.