14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 47469 del 11 dicembre 2003
Testo massima n. 1
In tema di rifiuto di generalità [ art. 651 c.p. ], atteso che il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice è costituito dal potere-dovere di vigilanza attribuito dalla legge all’amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale al quale il rifiuto viene opposto, detta amministrazione è legittimata a costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico del responsabile del reato onde ottenere il risarcimento del danno da essa subito. [ Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 651 c.p. configurato a carico di soggetto che aveva rifiutato di declinare le proprie generalità a guardie dell’ente Parco Nazionale d’Abruzzo, ha lasciato ferma la condanna dell’imputato al risarcimento del danno in favore del suddetto ente, costituitosi parte civile ].
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