14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8428 del 28 luglio 1988
Testo massima n. 1
Il fondamento della causa di non punibilità di cui all’art. 649 c.p. è costituito dalle ragioni di carattere morale e sociale che connotano i rapporti fra certe categorie di familiari riguardo ai beni materiali ed in vista delle quali si è esclusa o condizionata a querela la punibilità di alcuni reati. L’espressa esclusione della rapina, dell’estorsione e del sequestro di persona è poi giustificata dalla necessità di reprimere l’impiego della violenza fisica o psichica contro le persone; l’esclusione deve comprendere anche il tentativo di questi delitti perché anche in esso ricorre l’impiego della violenza.
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