Cass. pen. n. 25419 del 16 maggio 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Applicabilità al ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità pronunciata “de plano” dal giudice di appello ex art. 591, comma 2, cod. proc. pen. - Esclusione.
In tema di impugnazioni, non trova applicazione il disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che onera il ricorrente di rilasciare uno specifico mandato a impugnare dopo la pronuncia del provvedimento impugnato, nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza di inammissibilità pronunciata "de plano" dal giudice di appello ex art. 591, comma 2, cod. proc. pen.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 3 lett. D