Cass. civ. n. 25376 del 23 settembre 2024

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - TERMINE - DECADENZA Stato di insolvenza del debitore - Decadenza dal termine ex art. 1186 c.c. - Ratio - Presupposti - Automatica operatività - Esclusione - Manifestazione di volontà del creditore - Necessità - Fattispecie.


In tema di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., la facoltà per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, essendo prevista in suo favore, non opera automaticamente e, pur non richiedendo una preventiva pronuncia giudiziale, né un'espressa domanda, postula la manifestazione della sua volontà di avvalersene (nella specie, ravvisata nella notifica dell'atto di precetto al mutuatario inadempiente).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 20042 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1186