Cass. civ. n. 6050 del 16 giugno 1990

Testo massima n. 1


In tema di servitù di passaggio, il proprietario del fondo servente può stabilire, senza il consenso del proprietario del fondo dominante, le modalità di esercizio della servitù, purché in conformità al titolo e comunque in modo da non recare impedimenti o difficoltà all'esercizio del passaggio da parte del titolare della servitù.

Normativa correlata