Cass. civ. n. 25348 del 20 settembre 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Reddito d'impresa - Spese di pubblicità con utilità pluriennale - Ammortamento civilistico in dieci anni - Deduzione ai fini fiscali in cinque anni - Compatibilità - Fondamento.


In tema di reddito d'impresa, la scelta civilistica di un ammortamento decennale delle spese di pubblicità con utilità pluriennale non preclude la possibilità di una loro deduzione, ai fini fiscali, in cinque esercizi, anche ove le stesse non risultino dal conto dei profitti e delle perdite, ma siano annotate nelle scritture contabili, poiché l'art. 74 (ora 108), comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, nella versione ratione tempore applicabile, è norma speciale rispetto all'art. 2426, n. 5, c.c. e consente al contribuente di scegliere solo tra le due alternative della integrale deduzione immediata, nell'esercizio in cui le spese sono state sostenute, ovvero della distribuzione in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro anni successivi, non prevedendo né uno ius variandi, né la possibilità di modificare l'opzione prescelta.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16223 del 2018

Normativa correlata

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74 com. 2
Cod. Civ. art. 2426