Cass. civ. n. 25339 del 20 settembre 2024
Testo massima n. 1
LOCAZIONE - AFFITTO - LOCATORE - IN GENERE Locazione di cosa altrui - Estinzione del diritto di godimento in capo al locatore - Risoluzione automatica del contratto - Esclusione - Conseguenze.
In materia di locazione di cosa altrui, l'estinzione del diritto personale di godimento in capo al concedente non determina l'automatico scioglimento del contratto di locazione del quale, pertanto, permangono inalterati gli effetti obbligatori, con la conseguenza che l'utilizzatore non può invocare la risoluzione del contratto per inadempimento se non riceve, dal terzo proprietario, alcuna molestia ovvero se ricevendola, venga garantito dal concedente.
Massime precedenti
Precedenti: Cass. civ. n. 15292 del 2019
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1571
Cod. Civ. art. 1575
Cod. Civ. art. 1585
Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 1453
Cod. Civ. art. 1575
Cod. Civ. art. 1585
Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 1453