14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10761 del 13 novembre 1982
Testo massima n. 1
L’impossessamento al fine di trarne profitto di una patente di guida smarrita dal titolare costituisce furto e non appropriazione di cosa smarrita, in quanto la patente, mantenendo chiari ed intatti i segni esteriori pubblicistici del legittimo possesso del titolare [ nome, cognome, fotografia, data di emissione ], rimane sempre nella sfera di attività patrimoniale del predetto e l’impossessamento di essa, in caso di smarrimento, costituisce quell’atto di sottrazione in cui si concreta la materialità del delitto di furto.
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