Cass. civ. n. 2533 del 26 gennaio 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Domanda di risarcimento danni proposta nell'atto introduttivo - Modificabilità in corso di causa - Limiti - Fattispecie.


In tema di risarcimento dei danni, il principio generale della immodificabilità della domanda originariamente proposta è derogabile soltanto nel caso di riduzione della domanda, nel caso di danni incrementali (quando il danno originariamente dedotto in giudizio si sia ulteriormente incrementato nel corso dello stesso, ferma l'identità del fatto generatore) e nel caso di fatti sopravvenuti, quando l'attore deduca che, dopo il maturare delle preclusioni, si siano verificati ulteriori danni, anche di natura diversa da quelli descritti con l'atto introduttivo. (In applicazione del principio, la S.C., con riferimento ad un giudizio di risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto di somministrazione, ha affermato che l'allegazione - con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. - dell'interruzione del servizio in una data, ulteriore e diversa da quelle descritte nell'atto introduttivo, costituiva un inammissibile ampliamento della domanda, trattandosi della deduzione di un diverso ed ulteriore fatto generatore di inadempimento e non di un ulteriore danno eziologicamente connesso con le condotte inadempienti denunciate con il medesimo atto).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 25631 del 2018

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.