14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5844 del 17 giugno 1997
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’assegno bancario deve considerarsi cosa smarrita a prescindere dai segni esteriori, percepibili dall’agente, di un precedente legittimo — ma oramai non più esistente — possesso altrui. L’appropriazione di un assegno smarrito integra perciò il reato di appropriazione di cose smarrite e non di furto, per la cui configurazione è necessaria la sussistenza attuale del possesso altrui al momento della lesione.
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