14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 12922 del 17 marzo 2004
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 647 c.p., cosa smarrita è quella rispetto alla quale il possessore non ha di fatto alcun rapporto o potere materiale e psicologico; una volta accertato l’avvenuto smarrimento, ricorre, nell’appropriazione il predetto reato, e non quello di furto, indipendentemente dall’atteggiamento psicologico del «rinvenitore» che può anche essere a conoscenza del’altruità della cosa. [ Fattispecie in tema di appropriazione, a seguito di rinvenimento, del contrassegno di un ciclomotore recanti impressi numeri e lettere individuanti in via esclusiva le generalità del proprietario ].
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