Cass. civ. n. 25323 del 20 settembre 2024

Testo massima n. 1


FONTI DEL DIRITTO - "IUS SUPERVENIENS" Art. 11 delle preleggi - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di subentro in alloggi di edilizia residenziale pubblica.


Il principio della irretroattività della legge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, sicché la disciplina sopravvenuta è invece applicabile ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, nel decidere sul subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in caso di decesso dell'assegnatario, aveva affermato l'applicabilità della l.r. Umbria n. 15 del 2012 - che aveva aumentato, da due a cinque anni, il periodo di convivenza necessario al fine di legittimare il subentro - rilevando come alla data di entrata in vigore della modifica normativa il biennio di convivenza previsto dalla legge regionale previgente non era compiuto, di talché non risultava leso un diritto già acquisito).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 16039 del 2016

Normativa correlata

Preleggi art. 11 CORTE COST.
Legge Reg. Umbria 28/11/2003 num. 33 art. 33
Legge Reg. Umbria 05/10/2012 num. 15 art. 40