14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1472 del 4 dicembre 1986
Testo massima n. 1
Nel sistema delle partecipazioni statali deve essere attribuita natura privatistica al rapporto intercorrente tra gli enti pubblici di gestione e le società per azioni di cui tali enti si avvalgano per la realizzazione completa dei relativi fini. Infatti, il principio secondo cui, in relazione all’attività imprenditoriale degli enti pubblici economici, non è configurabile, in difetto di specifica previsione legislativa, un assoggettamento degli amministratori degli enti medesimi che con riguardo agli enti di gestione delle partecipazioni statali [ Iri, Eni, Egam, Ente Cinema, ecc. ], né valgono ad escludere la natura privatistica dell’attività stessa il carattere vincolante delle direttive e dei programmi politici e ministeriali nel settore delle partecipazioni statali e la conseguente strumentalità degli enti di gestione rispetto ai fini dello Stato. Sicché a carico degli amministratori delle società per azioni, quali legali rappresentanti di società di natura privata, deve escludersi la configurabilità di reati propri del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, quale il peculato, ma deve ravvisarsi, ove risultino accertati gli elementi costitutivi, la diversa figura dell’appropriazione indebita. [ Nella specie è stato affermato il carattere privatistico dei rapporti intercorrenti tra l’ente minerario siciliano — Ems — quale ente pubblico economico di gestione, e l’Emsas e l’Italkali, appartenenti le ultime due, ai sensi dell’art. 25 L. Reg. Sicilia 22 dicembre 1973, n. 50, alla categoria delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, delle quali l’Ems si è avvalso per il perseguimento dei propri fini istituzionali ].
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