Cass. pen. n. 1231 del 31 gennaio 1987

Testo massima n. 1


Il semplice possesso di un libretto di deposito al portatore, mentre legittima la riscossione del denaro depositato, con esonero di responsabilità dell'istituto bancario, non fa però acquistare al portatore la proprietà del denaro, a meno che questi non dimostri di averne titolo. (Pertanto è ravvisabile il delitto di cui all'art. 646 c.p. l'appropriazione da parte del mero possessore del libretto di risparmio della somma di danaro riscossa a seguito di presentazione all'istituto bancario del libretto medesimo).

Normativa correlata