Cass. pen. n. 5081 del 19 maggio 1993

Testo massima n. 1


In tema di appropriazione indebita, non sussiste il profitto ingiusto, richiesto per l'integrazione del reato, quando l'appropriazione sia realizzata in accordo con la volontà del titolare dei beni che sono oggetto della condotta. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha statuito che l'omessa adozione dell'atto pubblico rende nulla la donazione di un certificato di deposito nominativo, di un libretto al portatore e di un assegno bancario ai fini civilistici, ma esclude l'ingiustizia del profitto, poiché l'agente si è appropriato dei beni nella consapevolezza di agire secondo la volontà della benefattrice).

Normativa correlata